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(Questioni legali)
PATENTE. IL “PUNTO” DELLA SITUAZIONE
20 ago 03 – G. Felicetti
Anche il trasporto irregolare di cani e gatti è sanzionato oltre che pecuniariamente, con la perdita di un punto. Una norma a tutela di umani e non umani.
 

20 agosto 2003 - Due cani posti liberi nel sedile posteriore dell'auto che vengono portati alla casa al mare della famiglia che li accudisce. Oppure un gatto accovacciato per una visita veterinaria o ancora quattro cani portati al parco a divertirsi. Velocità elevata, una frenata improvvisa, e loro diventano un pericolo per sé stessi e per gli altri passeggeri umani assicurati con la cintura. Perché questa condotta non dovrebbe causare oltre ad una sanzione pecuniaria già prevista anche la perdita di un punto dalla patente? Un unico punto, su venti, una sanzione minima quindi.
Non si tratta di un involontario segnale che anche gli animali domestici hanno diritto ad essere trasportati con cura, con attenzione, per non aggiungere morti e feriti a quella che è la guerra più grande che gli italiani combattono sulle strade con 8mila morti umani, 120mila feriti ed un imprecisato numero di animali ogni anno? Per il solo trasporto di un cane, invece, nessuna regola, anche se il posizionarlo sul sedile posteriore con un adattatore della cintura di sicurezza per umani o meglio nel vano bagagli-contiguo di una station wagon con o senza rete divisoria rimane il sistema più intelligente.
Il Decreto Legge n.151 del 27 giugno scorso, convertito in Legge 1 agosto 2003 n.214 pubblicata in Supplemento ordinario 133/L alla Gazzetta Ufficiale n.186 del 12 agosto, a modica ed integrazione del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285, è stato però criticato da alcuni perché con questa previsione di perdita di un punto "farebbe aumentare il randagismo" e "chi vuole disfarsi di un animale". Per una regola del genere? Allora anche l'iscrizione all'anagrafe canina, l'apposizione del tatuaggio o del microchip, l'obbligo di rimozione degli escrementi o quello del guinzaglio, insomma qualsiasi regola non va bene per chi ha un quattrozampe? Troppe, ingiuste, vessatorie, certamente no ma quando si tratta di sicurezza e si tratta di una norma minima...
Il periodo caldo o la velocità di lettura hanno inoltre favorito il diffondersi della notizia che il punto della patente in questo caso non si perderebbe. In effetti anche la Guida diffusa dal Corriere della Sera giovedì scorso poteva indurre all'errore poiché non riportava, nella sintesi proposta, la previsione del comma 6 dell'articolo 169 del Codice della Strada, titolo V "Norme di comportamento", Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore, che è bene pubblicare nuovamente per esteso: Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria, per il trasporto a fini commerciali, ndr) è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i traporti terrestri (ex ufficio provinciale della Direzione generale della Motorizzazione Civile Trasporti in Concessione, attenzione al bollino posto alla vendita come quello dei caschi regolari, ndr).
Chi contravviene a questo comma 6 incappa espressamente nella previsione del successivo comma 10 che prevede a sanzione amministrativa di chi viola il comma 6 così come altri commi dello stesso articolo "il pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10" ed un punto di penalità che si raddoppia - come tutte le perdite di punti - per chi ha la patente da meno di tre anni, conseguita successivamente alla prossima data del 1° ottobre 2003. Lo riportano, correttamente, le Guide regalate sempre la scorsa settimana con "La Repubblica" e "Libero" oltre che quella operativa de "Il Sole 24 Ore", pagina 35, quest'ultima per la sua completezza (con un'utile vademecum per le contestazioni) ed autorevolezza, in vendita a quattro euro.
L'altro unico articolo sul trasporto degli animali previsto dal Codice della Strada è il successivo 170 che per i veicoli a motore a due ruote vieta "l'ostacolo al libero uso delle braccia, della mani e delle gambe" del conducente di motocicli e ciclomotori ed "il trasporto di oggetti che non siano saldamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente" con stessa sanzione di cui sopra alla quale si aggiunge, se il conducente è minorenne, "il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni". Sui mezzi a due ruote è quindi permesso il trasporto di animali purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore che non sporga tanto lateralmente o longitudinalmente rispetto alla sagoma del mezzo ovvero impediscano o limitino la visibilità del conducente. No, quindi, al cagnolino posto quasi “a cavallo” del ciclomotore come qualche volta succede di vedere né tantomeno di corsa al seguito del "tutore" con strangolamenti già verificatisi. E’ in pericolo la sicurezza di umano con casco ed animale, senza.

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PATENTE "A PUNTI", SI RISCHIA ANCHE PER GLI ANIMALI di Gianluca Felicetti, 30 giugno 2003


 
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