22 marzo 2002 - Per l'accesso ai cani sulle spiagge non sono più competenti le Capitanerie di Porto ma da quest'anno lo sono Regioni e, ove delegati, i Comuni. E' questa la novità comunicataci dall'ufficio del Comandante Generale della Guardia Costiera a cui animalieanimali.it si era rivolto. Per questo quindi, aldilà della disponibilità di concessionari di arenili, divisi fra sensibili ed insensibili, tra "fiutatori" di nuovi clienti o meno, laddove è lo stesso Comune ad essere pieno responsabile di un tratto di arenile, è il Sindaco per conto proprio o, dipende dalle Regioni, assieme al Presidente della Giunta Regionale, a poter disporre l'apertura di spazi per i quattrozampe con le relative regole di utilizzo. E' questo già il caso praticato, ad esempio, da Livorno con la spiaggia comunale dell'Ardenza. Ecco la risposta ricevuta dalla Guardia Costiera: Egregio Signor Felicetti, con riferimento alla Sua mail del 12/03/02, La informiamo che dal punto di vista normativo la situazione relativa all'accesso dei cani sulle spiagge, fino allo scorso anno, era la seguente: …il Capo del Circondario Marittimo, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione, disciplinava, con specifica ordinanza, l'uso delle zone frequentate dai bagnanti, comprese le spiagge libere, durante la stagione balneare; le ordinanze in questione impongono anche taluni divieti di carattere generale, uniformi per tutto il territorio nazionale, per consentire l'ordinato svolgimento della balneazione e delle attività ad essa connesse. Tra i divieti di carattere generale c'è quello di condurre cani o altri animali anche se provvisti di museruola e guinzaglio, eccezion fatta per i cani-guida per non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua, questi ultimi condotti da personale abilitato; tale divieto, vigente per motivi di carattere igienico-sanitario, è stato sancito da apposite prescrizioni ministeriali, ribadite da ultimo con Circolare del Ministro della Marina Mercantile (ora dei Trasporti e della Navigazione), n. 5171242 del 07/05/94. L'infrazione a tale divieto è punita dall'art. 1164 del Codice della Navigazione che prevede, in virtù del D.L. 507 del 30/12/99, una sanzione compresa fra euro 516,46 ed euro 3.098,74; varie Capitanerie di Porto hanno sensibilizzato, con appositi comunicati, gli stabilimenti balneari, dando la propria disponibilità ad autorizzare - in deroga - la realizzazione di appositi spazi per accogliere gli animali, senza peraltro trovare favorevole accoglimento da parte dei concessionari. E' comunque da sottolineare che dal 2002 la competenza nell'amministrazione del demanio marittimo è stata affidata agli Enti Locali (Regioni e, ove delegati, i Comuni) e pertanto la regolamentazione inerente l'accesso degli animali sulle spiagge rientra nelle competenze di questi Enti. Cordiali saluti. Capitano di Vascello (CP) Stefano VIGNANI Assistente Comandante Generale. Su animalieanimali.it LE SPIAGGE CHE ACCETTANO I CANI, 1 marzo 2002 ANCONA, CANI SENZA SPIAGGE, 3 aprile 2002 Sulla stampa Il Resto del Carlino, venerdì 19 aprile 2002 Il Messaggero, sabato 6 aprile Il Resto del Carlino, giovedì 4 aprile Il Tirreno, mercoledì 3 aprile Il Piccolo di Trieste, mercoledì 3 aprile
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