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10 giugno 2009 - Nel 2005 la Corte d'Appello di Milano confermava la Sentenza del Tribunale di I grado mediante la quale erano state rigettate le domande risarcitorie avanzate da una anziana Signora milanese nei confronti del proprietario di un cane lasciato legato al guinzaglio alla barriera di ingresso della metropolitana.
In particolare l'attrice, pur avendo visto l'ostacolo, non lasciava il corrimano e avvicinatasi al cane, cadeva a terra a causa del balzo di questi nella sua direzione e riportava così alcune lesioni.
Il Tribunale, così come la Corte d'Appello, hanno considerato determinante, ai fini del riconoscimento in capo alla donna della responsabilità esclusiva per i fatti accaduti, la circostanza secondo la quale questa avrebbe potuto adottare precauzioni al fine di scongiurare la caduta, potendo lasciare il corrimano, camminando a distanza dall'animale.
Per gli esperti del settore la vicenda appena descritta rientra nei casi di scuola di cui alla responsabilità civile ex art. 2052 “Danno cagionato da animali”, articolo ai sensi del quale:
“Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Si tratta, in altre parole, di una responsabilità per colpa presunta juris et de jure: il proprietario o l'utente sono ritenuti dalla legge responsabili di eventuali danni cagionati da un animale sia che esso si trovi sotto la loro custodia, sia che risulti smarrito o fuggito.
Tale presunzione discende dalla mera esistenza di una relazione di fatto tra l'uomo e l'animale costituita dall'essere proprietari o utilizzatori di quest'ultimo, presunzione che può essere vinta, con conseguente liberazione del proprietario / utente, solo nel caso in cui si configuri il c.d. “caso fortuito”, nel quale rientrano “il fatto del terzo, la colpa del danneggiato e, in genere, ogni circostanza estranea al proprietario (o all'utente) che si ponga come causa autonoma dell'evento dannoso, non imputabile al responsabile presunto e da lui non evitabile”.
Nel caso descritto era stata riconosciuta proprio la integrazione del caso fortuito rappresentato dalla disattenzione dell'attrice e dal mancato abbandono del corrimano, per cui il balzo del cane non poteva essere considerato causa dell'infortunio, ma al più mera occasione.
La Corte di Cassazione, investita da parte della danneggiata della questione, ha capovolto con Sentenza 3 marzo – 19 maggio 2009, n. 11570, le precedenti decisioni, riconoscendo la sussistenza della responsabilità del proprietario dell'animale in relazione ai danni subiti dalla ricorrente e rinviando alla Corte d'Appello di Milano per la riforma della Sentenza di secondo grado.
Queste le motivazioni addotte:
sotto il profilo logico: “attribuire ad una persona, per giunta anziana – all'epoca del fatto aveva 81 anni – di non essersela sentita di lasciare il corrimano per accedere alla stazione della metropolitana, per cui avrebbe provocato la reazione del cane e di aver ritenuto di passare vicino ad un cagnolino, senza mettere nel conto una possibile reazione dello stesso non costituisce affatto una eccezionalità rispetto a quello che è la normalità ed, anzi, proprio la circostanza che il cane fosse di piccola taglia giova a favore dell'affidamento posto in esso dalla ricorrente nel passargli vicino e non lasciare il corrimano, particolarmente utile per ognuno, ma soprattutto per una donna avanzata negli anni come già all'epoca ella era”.
sotto il profilo giuridico: “imputare la responsabilità esclusiva dell'evento dannoso a queste omissioni (ma che omissioni non sono, quanto atto di prudenza per evitare cadute l'appoggiarsi sul corrimano, idoneo strumento per evitare cadute dovute a qualsiasi causa o atto di sana indifferenza di fronte ad un cagnolino il passargli vicino) al punto di ritenerlo caso fortuito escludente ogni responsabilità del proprietario del cane significa disconoscere gli estremi del fortuito, che sono opposti a quelli configurati nella sentenza impugnata”.
Il comportamento della anziana non È stato considerato idoneo ad interrompere il nesso causale in quanto non ritenuto inevitabile, imprevedibile o assolutamente eccezionale, di conseguenza la Corte d'Appello di Milano è stata investita del compito di quantificare le somme dovute a titolo di risarcimento del danno da parte del proprietario dell'animale.
Giovanni Adamo è fondatore dello Studio Legale Adamo - Avvocato in Bologna - Cultore della Materia di Diritto Civile nell’Università di Bologna
Anna Rita Marchionda è Senior Assistant Studio Legale Adamo - Procuratore Legale in Bologna
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