A CHI RIVOLGERSI
">Alcune sentenze della Corte di
Cassazione hanno stabilito che anche i reati in materia
di tutela degli animali sono di competenza di tutta
la polizia giudiziaria senza distinzione di competenze
selettive o esclusive per settori. Nessun organo
di polizia può quindi rifiutare un intervento
(che anzi dovrebbe essere operato di propria iniziativa)
pena l'omissione d'atti d'ufficio secondo l'articolo
328 del Codice penale.
Ci si può rivolgere, indifferentemente,
a Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello
Stato e delle regioni a Statuto speciale, Guardia
di Finanza, Polizia Municipale, Guardia-parco, Guardie
particolari giurate.
Anche i veterinari delle Aziende USL e degli uffici
del Ministero della Sanità svolgono questa funzione.
E' vero, comunque,
che esiste una specializzazione, di fatto, degli organi
di polizia che, del tutto indicativamente, riportiamo
per l'esperienza acquisita sul campo: qualunque ipotesi
di
maltrattamento degli animali:
Veterinari Azienda USL competente per territorio
Abbandoni e maltrattamenti su animali domestici:
Polizia Municipale
Mostre con animali:
Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri Carabinieri
Sanità NAS, Corpo Forestale;
Sperimentazione sugli animali:
Carabinieri Sanità NAS; Uffici Veterinari Adempimenti
CEE Allevamenti:
Carabinieri Sanità NAS e Nucleo Operativo Ecologico
dei Carabinieri;
Trasporti di animali:
Carabinieri Sanità NAS, Corpo Forestale, Polizia Stradale;
Uffici Veterinari Adempimenti CEE, Posti d'Ispezione
Frontaliera del Ministero della Sanità;
Caccia, animali selvatici ed esotici:
Corpo Forestale, Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri,
Guardia-parco.
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